sabato 25 luglio 2009

La Risposta del Ministero degli Esteri sul caso Raffaele A. Nudo

Pagina: Precedente - Successiva
Itaca n° 6: Sommario - pdf
Amici Casa della Cultura “L. Repaci”

La risposta del Ministero degli Affari Esteri sul caso Raffaele A. Nudo ossia sulla sua richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana

Gentile Direttore,

intervengo con molto piacere sulla vostra rivista per affrontare un tema che so per esperienza diretta essere molto caro alla collettività italiana residente all’estero: quello della cittadinanza. Sono stato per quatto anni Console in Canada e, nei quotidiani contatti con i nostri connazionali, ho avuto modo di apprezzare il grandissimo attaccamento al nostro paese e alla nazionalità italiana. La lettera del Sig. Raffaele Nudo mi permette di prendere spunto da un caso specifico per descrivere una fattispecie di carattere più generale che ha interessato in questi anni molti nostri connazionali.

Nell’affrontare questo tema, per certi aspetti estremamente complesso, vorrei tuttavia fare due premesse: innanzitutto intendo assicurare tanto il Sig. Nudo, quanto tutti i nostri connazionali, che la nostra rete consolare segue con particolare attenzione le problematiche relative alla cittadinanza (in questo caso specifico, il nostro Consolato Generale a New York ha ben presente il caso); in secondo luogo, poiché la mia esposizione non potrà che essere generica, a coloro che intendessero approfondire la tematica, consiglio la consultazione del sito istituzionale del Ministero degli Esteri alla sezione dedicata alla cittadinanza (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/ Servizi/Italiani/Servizi_Rete_Consolare/Guida_Consolare/Cittadinanza.htm).

Veniamo ora alla prima fondamentale precisazione: fino al 15 agosto 1992, l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera ha determinato, in base alla normativa in vigore all’epoca (Legge n. 555 del 1912), la perdita automatica della cittadinanza italiana. Successivamente alla data sopra indicata, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza (Legge n. 91 del 1992) l’Italia riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze (salvo diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come la Convenzione di Strasburgo del 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).

La nuova legge prevedeva un periodo nel quale, recandosi presso il proprio Consolato, era consentito il riacquisto della cittadinanza italiana ai connazionali che l’avevano perduta. Questa finestra temporale è stata improrogabilmente chiusa il 31 dicembre 1997. Dopo tale periodo, il riacquisto della cittadinanza italiana, in base all’art. 13 della Legge 91, può avvenire unicamente in alcuni casi specifici. Di questi, vorrei ricordarne due perché più attinenti a situazioni come quella del Sig. Nudo e di chi come lui risiede attualmente all’estero.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia oppure dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio italiano. Si tratta di due fattispecie distinte: la prima prevede il riacquisto come conseguenza della dichiarazione e dello stabilimento della residenza in Italia mentre la seconda ha un carattere automatico consentendo il riacquisto decorso un anno di residenza legale nel nostro paese.

Arnaldo Minuti

Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ministero degli Affari Esteri

0 commenti:

Posta un commento